La Laguna di Venezia è uno dei territori umidi più importanti d'Europa. Per raggiungere i luoghi più nascosti e più suggestivi ed ammirare natura e bellezze del mondo lagunare la barca è sicuramente il mezzo migliore: permette di spostarsi agevolmente attraverso i bassi fondali di barene, ghebi e di immergersi nelle Oasi naturalistiche, nelle Valli da pesca e nelle affascinanti isolette che costellano l'ambiente lagunare.
Anche per il turista, è possibile navigare occasionalmente nella laguna di Venezia con la propria imbarcazione, rispettando le disposizioni del codice della navigazione. Le barche da diporto che possono navigare nei canali interni sono però solo quelle di proprietà di residenti a Venezia Centro Storico o Isole, o con concessione di spazio acqueo in Centro Storico o Giudecca, e con una stazza lorda inferiore a 5 tonnellate. Si può quindi facilmente apprezzare la bellezza della laguna, ma non è permesso avventurasi nei canali interni del centro storico.
Il manuale del lagunante:
Uno strumento molto utile prima di affrontare la navigazione nella laguna è Il manuale del lagunante: una guida pratica per l'operatore professionale ed il diportista, in cui vengono descritte le principali norme di navigazione, la segnaletica, i limiti di velocità, la morfologia della laguna, i problemi derivanti dal moto ondoso e tante altre informazioni utili. E' scaricabile dal sito internet del Comune di Venezia.
Contrassegno di identificazione natanti:
Dal 31 agosto 2002, tutte le imbarcazioni a motore prive di targa di riconoscimento (non immatricolate) con potenza superiore ai 10 HP (7,36 KW) entrando nella laguna veneta, devono dotarsi di contrassegni di identificazione che permettano di risalire all'intestatario, responsabile della navigazione.
I contrassegni sono rilasciati dagli Uffici Informazione delle Aziende di Promozione Turistica della Provincia di Venezia. E' necessario compilare il modulo di richiesta per un contrassegno provvisorio. Le Aziende di Promozione Turistica non possono invece rilasciare i contrassegni definitivi. Tale modulo può essere ritirato direttamente presso le Aziende di Promozione Turistica della Provincia di Venezia, che provvedono a consegnare direttamente una coppia di contrassegni provvisori da applicare all'imbarcazione. All'atto della presentazione del modulo, i soggetti interessati devono versare € 10,00 per diritti d'ufficio, ed una cauzione di € 30,00. I contrassegni vanno poi restituiti alle stesse Aziende di Promozione Turistica entro 30 giorni dalla data del rilascio, pena la perdita della cauzione. Per ottenere il contrassegno è necessario presentarsi in un Ufficio Informazioni, compilare il modulo per il rilascio contrassegni seguendo l'apposita procedura. Il contrassegno deve infine essere riconsegnato presso il medesimo Ufficio Informazioni in cui è stato ritirato.
Limiti di velocità:
In laguna esistono precisi limiti di velocità, sia generali per tutte le barche, sia particolari per determinati tipi. Il limite di velocità, dove è segnalato, è indicato in chilometri all'ora, non in nodi o miglia marine, e deve essere rispettato da tutte le barche, esclusi eventualmente i battelli di linea.
Il limite generale e assoluto, per tutte le barche, anche per i battelli di linea, in tutta la laguna è fissato in 20 km/h, anche dove non esista specifica indicazione. In alcuni canali lagunari esiste un limite di 11 km/h: il canale che costeggia tutta Venezia a nord dallo sbocco del Canale di Cannaregio sino all'estremità dell'Arsenale, il canale che costeggia tutta l'isola di Sant'Erasmo dalla Torre Massimiliana al Capannone sino alla Punta a Nord. Nella maggioranza dei canali lagunari che passano attraverso le barene o nei tratti che costeggiano isole minori il limite è di 7 km/h. Nei canali cittadini c'è un generico limite di velocità di 5 km/h. La violazione dei limiti di velocità è sanzionata piuttosto pesantemente, ma in modo differenziato secondo la competenza sulle acque in cui la violazione viene commessa.
Segnaletica:
E' importante sottolineare che, a differenza che nella circolazione stradale, la segnaletica della navigazione lagunare non sostituisce le ordinanze e i regolamenti emanati per disciplinare la navigazione stessa dalle diverse autorità competenti, e che pertanto i conducenti hanno l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni in esse contenute, anche se non sono riportate puntualmente con le segnalazioni previste. Per il momento sono utilizzati cartelli segnaletici analoghi a quelli stradali, con lo stesso significato. Possono essere usati anche i semafori.
Canali navigabili:
I 'canali navigabili' sono canali chiaramente individuabili per la presenza di sponde naturali o artificiali, oppure attraverso la presenza di briccole, pali in genere, o altri elementi atti a fornire una chiara segnalazione. Quindi, in particolare per le imbarcazioni a motore, la maggior parte dei canali minori è da considerare come non navigabile.
Centro previsioni e segnalazioni maree:
Si occupa dell'informazione alla cittadinanza dell'andamento del livello di marea sia in città che in tutta la laguna. Fornisce informazioni sulle maree e previsioni sui fenomeni di acqua alta costantemente aggiornate, fino a 48 ore con servizio telefonico dalle 8.00 alle 14.00 (tel: 041 2748787) e segreteria telefonica, attiva 24 ore su 24, con messaggio registrato (tel: 041 2411996).
Regolamentazioni:
Nella laguna di Venezia, oltre alle disposizioni generali del codice della navigazione, sono in vigore numerosi regolamenti del Comune di Venezia, della Provincia di Venezia, della Capitaneria di Porto di Venezia, della Capitaneria di Porto di Chioggia, Capitaneria di Porto di Carole, dell'Ispettorato di Porto di Venezia, e del Magistrato alle Acque di Venezia. In particolare, il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta della Provincia di Venezia disciplina le norme di comportamento, i limiti di velocità e la segnaletica. E' da ricordare inoltre l'ordinanza n.°25/2002 emanata dal Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia che istituisce nella città di Venezia centro storico e in alcune delle sue isole di maggiore pregio ambientale, le zone a traffico lagunare limitato (ZTLL).
Aree blu:
Sono state individuate tre zone definite 'Aree blu' nelle quali è vietato il transito ai mezzi a motore con una larghezza superiore ai 2,30 mt, tranne che per tutte le unità 'tipiche e tradizionali' meglio definite come: bragozzo, bragagna, trabaccolo, peata, burchio, burchiella, sanpierota, topo, topa, battello a pizzo, batela, cofano, sandolo, pattanella, carlina, bateon.
Tali aree si possono evincere più chiaramente dalla cartografia apposita e coincidono nella Laguna Nord dalle conche di Portegrandi alla foce del Dese e dal canale Silone a quello Rigao- Lio Piccolo, nella Laguna Centrale zona a ovest del canale Passaora di S. Erasmo e nella Laguna Sud zone al di fuori dei canali Piovego, Sette Morti e Novissimo.
Bassi Fondali:
Vige il divieto di navigare a motore al di fuori dei canali segnalati sempre nell'apposita cartografia se non con unità 'tipiche e tradizionali' (vedi la precisazione esposta nelle Aree Blu). Tali natanti dovranno però essere motorizzati con un massimo di 10 cavalli ed una velocità massima di 5 km/h se Bassi Fondali nelle Aree Blu e con un massimo di 15 cavalli ed una velocità massima di 7 km/h se Bassi Fondali al di fuori delle Aree Blu.
Informazioni sulla navigazione:
Comune di Venezia
Ufficio Mobilità Acquea
Tel: (+39) 041 2748134
Email: spazi.acquei@comune.venezia.it
Sito: www.comune.venezia.it/acquea/home.asp
Provincia di Venezia
Settore Mobilità e Trasporti
Tel: (+39) 041 2501876
Email: trasporti@provincia.venezia.it
Sito: www.provincia.venezia.it/traspo/naviglag
testo e foto tratte da APT - Venezia